Associazione Nazionale Tecnici Iperbarici
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IL CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO SANITARIO IPERBARISTA

 

ARTICOLO 1

Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i Tecnici Sanitari Iperbarici (TSIP) iscritti all’Associazione Nazionale Tecnici Iperbarici (ANTeI). Il TSIP è tenuto alla loro conoscenza e alla loro corretta traduzione che deve sfociare in comportamenti non lesivi alla categoria professionale di cui fa parte e deve contribuire per le sue competenze al mantenimento della sicurezza e della qualità delle prestazioni sanitarie specifiche.

Il Socio che, per superficialità o gravi inadempienze, dovesse procurare o contribuire ad una situazione di pericolo di vita per i malati, per i suoi colleghi TSIP e per le altre figure professionali operanti in equipe con Lui, andrà incontro a provvedimenti disciplinari.

 

ARTICOLO 2

Nell’eseguire la propria attività il TSIP dovrà rispettare la dignità umana, fornendo servizi ed interagendo senza discriminazioni riguardo alla razza, cultura, sesso, età, disabilità, fede religiosa, stato socio-economico e ogni altra condizione. In quanto professione sanitaria, la dimensione etica dell’attività del Tecnico Sanitario Iperbarico si caratterizza per la finalità primaria della sicurezza e della tutela della salute di tutti i cittadini.

 

ARTICOLO 3

Il TSIP, in collaborazione diretta con il Medico Responsabile e a fronte delle valutazioni diagnostiche e delle indicazioni terapeutiche fornite dal medico stesso, attua nella sua specifica competenza la programmazione e la gestione tecnica dell’ossigeno terapia iperbarica (OTI).

 

ARTICOLO 4

Il TSIP, ha l’opportunità di informarsi, con il sostegno della Associazione, sul complesso tema della Sicurezza e della legislazione del lavoro. Inoltre, la particolare professione in oggetto, porta il professionista a innumerevoli e complesse responsabilità, che lo Stesso, oltre all’art.3, le traduce e le svolge con professionalità, sempre nel rispetto delle proprie competenze e, con tenacia, si apre alla collaborazione con tutti.

Per onorare la chiarezza, si fa qui di seguito un incompleto elenco operativo del tecnico:

 

il corretto uso dell’impianto iperbarico a scopo sanitario;

 

il controllo di tutte le apparecchiature che completano la dotazione dell’apparato tecnologico iperbarico, per l’attuazione del monitoraggio tecnico-terapeutico di tutte le patologie trattabili con l’OTI;

 

dal quadro tecnico la somministrazione dell’ossigeno iperbarico;

 

la continua attenzione dei sistemi di sicurezza;

 

la compilazione del registro delle attività tecniche;

 

la manutenzione ordinaria intervenendo anche sui guasti di minore entità;

 

collabora unitamente ai responsabili del centro e della azienda alla stesura (documento scritto) di procedure delle emergenze tecnologiche che possono accadere in un Centro Iperbarico;

 

esprime un parere nella fase di installazione, di collaudo, di prova e affidabilità di parti dell’impianto iperbarico da parte dei costruttori e/o ditte qualificate;

 

provvede all’approvvigionamento del materiale tecnico di uso quotidiano tramite i rapporti con gli uffici tecnici e gli uffici acquisti della propria azienda e sperimenta con periodi di prova il materiale stesso;

 

sovrintende ai lavori di manutenzione programmata e a carattere straordinario del personale delle ditte accreditate;

 

interpella il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (626/94) su eventuali cambiamenti o spostamenti che riguardano tematiche tecniche e/o di edilizia sanitaria, sia questa di sola ristrutturazione oppure nuova, del Centro Iperbarico;

 

collabora alla valutazione della qualità del servizio.

 

ARTICOLO 5

Il TSIP non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale e il rispetto della sua dignità di persona.

Il TSIP e l’Associazione si impegnano a collaborare per il rispetto del Decreto 626/94 e rifiutano ogni forma compromissoria che degradi la sicurezza negli ambienti di lavoro e soprattutto la sicurezza dei malati.

Il TSIP denuncia qualsiasi tentativo che agevoli l’abuso della professione. Inoltre, respinge ogni possibile azione che sia lesiva nei confronti delle norme del presente codice.

                                                                                                                                                   

ARTICOLO 6

Il TSIP che sulla base della sua conoscenza tecnico professionale e insieme al suo collega/i tecnico/i dello stesso turno, dovesse far emergere la precarietà di una parte dell’impianto con l’eventuale rischio di danneggiare la sicurezza dei malati e del personale in assistenza, i TSIP sono tenuti a consigliare al medico responsabile in quel momento, a non effettuare o ritardare l’esecuzione della terapia, per permettere una agevole e tempestiva soluzione.

Il TSIP è tenuto a seguire tutte le procedure e le norme vigenti che regolano e garantiscono la sicurezza: garanzia insostituibile di un centro iperbarico nel momento in cui deve garantire le terapie ordinarie e i trattamenti ai pazienti urgenti. Inoltre, in caso di estrema insicurezza dell’impianto iperbarico, i TSIP prima di fermarsi, avvertiranno il responsabile del Centro, l’Azienda, i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza. In un secondo tempo avrà cura di comunicare l’accaduto alla propria Associazione professionale.

 

ARTICOLO 7

Il TSIP che rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento ed i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti. Il TSIP che riveste cariche pubbliche deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale.

 

ARTICOLO 8

Al TSIP che per la sua competente preparazione gli viene formalmente (ri)chiesto un parere professionale sull’acquisto di apparecchiature o materiali, nonché sulle informazioni in suo possesso utili a dimostrare (con ovvia cautela!) la differente efficacia e sicurezza di tali dispositivi e, il TSIP, evitando condizionamenti politico-amministrativi ed economici, può ritenere di dare un suo giudizio sulle differenti tecnologie.

 

ARTICOLO 9

Il TSIP è consapevole che l’esercizio della professione, richiede in primo luogo un’adeguata e continua formazione. Tale obiettivo si realizza attraverso il sostegno della Associazione professionale, ma anche mediante l’impegno personale. La formazione del TSIP richiede:

a.

 

sufficiente equilibrio personale e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino;

b.

 

esauriente preparazione professionale e acquisizione di un atteggiamento disponibile a rivedere criticamente il proprio bagaglio culturale;

c.

 

aggiornamento periodico in ordine alle conoscenze professionali ed alle norme che regolano l’attività;

d.

 

contributo professionale e culturale all’interno dell’equipe di lavoro, considerato come momento essenziale della propria attività e della propria crescita con gli altri componenti del gruppo e nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale, sempre nel rispetto delle altrui competenze;

e.

 

nella sua attività di docenza, didattica e formazione universitaria, il TSIP stimola negli studenti, l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale e assume atteggiamento ed impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli allievi/e, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza;

f.

 

capacità di conoscere i limiti che caratterizzano le competenze della professione e di identificare eventuali carenze nella preparazione o nell’esperienza professionale;

g.

 

nell’ambito dell’attività della Associazione professionale il TSIP partecipa attivamente alla tutela della professione, allo sviluppo culturale e sociale della categoria, affinché possa dare il meglio di se stesso al servizio del singolo paziente e della comunità.

 

 

ARTICOLO 10

Il TSIP è consapevole che la prestazione sanitario-iperbarica ha come presupposto il rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra professionista sanitario e cittadino-utente.

Pertanto, il TSIP è tenuto a mantenere il segreto professionale, avendo cura nel proteggere qualsiasi genere di informazioni in suo possesso che riguardano il cittadino che usufruisce della prestazione sanitaria. Vigila insieme alle altre figure professionali con lui operanti, che il dovere di segreto sia mantenuto.

 

ARTICOLO 11

Il TSIP mette a disposizione la sua specifica competenza professionale unitamente ai responsabili del proprio centro, per la sensibilizzazione della cultura dell’esercitazione iperbarica fatta (nel limite del possibile) di simulazioni degli eventi critici, e inoltre, la divulgazione in generale delle esperienze tecniche raggiunte, tutto questo, con quei centri iperbarici che ne condividono gli scopi e che decidono di utilizzare (oltre i mezzi editoriali classici) come mezzo comunicativo la telematica, naturalmente rispettando tutte le norme di legge che regolamentano l’informazione tecnico-scientifica e l’informazione in generale.

 

ARTICOLO 12

Il TSIP nei rapporti con i colleghi/e, opera nella convinzione che la finalità primaria dell’impegno professionale è la tutela, la promozione e la progettazione della salute per e con il cittadino-utente. Pertanto si preoccupa di garantire la massima collaborazione e la possibilità di utilizzare le rispettive conoscenze ed esperienze. Ritiene quindi deontologicamente censurabile ogni atteggiamento ispirato da rivalità o protagonismo.

Il TSIP non abbandona il proprio posto di lavoro se non ha la certezza di essere sostituito e si preoccupa comunque di assicurare ai colleghi/e il passaggio delle consegne in modo preciso ed esauriente. Inoltre, il TSIP deve assicurare sempre i controlli tecnici prima dell’inizio di ogni e successiva terapia e fare la corretta relazione ai colleghi/e nel momento delle consegne, allo scopo di iniziare in sicurezza ogni terapia e garantire l’incolumità dei pazienti e del personale in assistenza.

In caso di opinioni divergenti, su temi di carattere professionale, il TSIP, evitando di manifestarle in presenza dell’utente, cercherà il confronto con i colleghi/e sul terreno di un corretto approfondimento scientifico.

 

ARTICOLO 13

Il TSIP è consapevole che la tutela, la promozione e la progettazione della salute sono oggi sempre più affidate ad interventi pluridisciplinari che esigono un metodo di collaborazione interdisciplinare. In particolare la sua attività si svolge con altri operatori ed esige pertanto la conoscenza ed il rispetto delle reciproche competenze, e la ricerca di modalità di comunicazione con tutte le figure professionali anche non sanitarie e sociali con cui entra in relazione per la costruzione della salute. Si adopera per il superamento della tradizionale separatezza tra sanità e salute, tra sociale e sanitario pur mantenendo le proprie caratteristiche professionali.

 

ARTICOLO 14

Il TSIP per mezzo dell’Associazione professionale, promuove iniziative per adeguare le norme vigenti alle esigenze dei cittadini, finalizzate alla sicurezza delle strutture sanitarie e alla tutela della salute, segnala alle autorità competenti le carenze organizzative ed i ritardi nell’applicazione delle leggi e, collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione. Il TSIP è titolare per norma costituzionale del diritto di sciopero. Egli ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.

 

ARTICOLO 15

Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal TSIP sia dipendente da amministrazioni pubbliche, private e come libero professionista.




A.N.Te.I.
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