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ARCHIVIO - CIRCOLARE A.N.Te.I. alle ISTITUZIONI
CIRCOLARE DELL’ANTeI INDIRIZZATA A TUTTE LE ISTITUZIONI E PROFESSIONALITA’ COMPETENTI E INTERESSATE.
L’ANTeI, Associazione Nazionale Tecnici Iperbarici, costituitasi da circa tre anni si sta impegnando affinché il profilo professionale del Tecnico iperbarico venga riconosciuto a livello nazionale e che venga istituito un percorso universitario come tutte le altre professioni tecnico sanitarie nell’ambito della legge 251/2000.
L’iter ministeriale per la definizione finale del decreto è giunto quasi al termine: dopo l’espressione favorevole della Federazione Nazionale dell’ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri e del loro Comitato Centrale il 12/01/01, si aspetta solo il parere del Consiglio Superiore di Sanità.
LA BOZZA DEL DECRETO sul regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico iperbarico che ha elaborato il Ministero della Sanità, Dipartimento Professioni Sanitarie Risorse Umane e Tecnologiche in Sanità e Assistenza Sanitaria Ufficio III°, recita quanto segue:
IL MINISTERO DELLA SANITA’
VISTO ……, RITENUTO ………, UDITO ………..
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(Figura e profilo)
E’ individuata la figura professionale del Tecnico iperbarico, con il seguente profilo professionale: il tecnico iperbarico è l’operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, svolge direttamente, con titolarità e autonomia professionale, attività dirette alla conduzione degli impianti iperbarici, del controllo e della verifica del funzionamento ottimale delle camere iperbariche.
Art. 2
(Contesti operativi)
Il Tecnico iperbarico, nell’ambito delle proprie competenze:
È responsabile della verifica dei circuiti dei gas sotto pressione, dei sistemi ausiliari, degli impianti antincendio degli impianti iperbarici, nonché dell’applicazione di tutte le procedure di sicurezza e d’emergenza per la salvaguardia dei pazienti e del personale di assistenza;
È responsabile dell’aggiornamento dei registri delle anomalie e della manutenzione degli impianti iperbarici;
Attua il controllo e la modifica dei parametri microclimatici e tecnici in ambiente iperbarico;
Opera la somministrazione dei gas medicali secondo la terapia prescritta dal medico responsabile;
Calcola, applica e controlla le tabelle di compressione e decompressione per la prevenzione del personale in assistenza;
Svolge attività didattica e di studio della tecnologia iperbarica, nei servizi sanitari e presso altri enti dove si richiedono le sue competenze professionali.
Art. 3
(Abilitazione e formazione)
1. Il titolo universitario di Tecnico iperbarico conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione;
2. Le Università provvedono alla formazione del tecnico iperbarico attraverso la Facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le Facoltà di fisica e di ingegneria;
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro della Sanità
Fatta questa premessa si sottolinea che questa professione è l’unica in campo sanitario che nell’eseguire la terapia deve salvaguardare la vita anche a molte persone contemporaneamente e, attraverso le sue approfondite conoscenze, deve saper garantire la sicurezza agli impianti attraverso una consapevole capacità di individuarne eventuali anomalie.
E’ noto che a tutt’oggi non esiste normativa nazionale che regoli l’assunzione di personale tecnico iperbarico in strutture sanitarie pubbliche e private: infatti il personale operante nei Centri di terapia iperbarica è molto eterogeneo nella formazione professionale.
Tuttavia, la sentenza del “Caso Galeazzi” , depositata presso il Tribunale Ordinario di Milano, IV sezione penale, l’11.03.00, nell’esposizione delle motivazioni e nella descrizione dei fatti accaduti il 31/10/1997 alla Camera iperbarica dell’ortopedico Galeazzi, traccia con chiarezza quali competenze deve avere il tecnico iperbarico e recita:
“…….La macchina non va intesa nel senso ristretto di strumento per la terapia come se il tecnico ad essa addetto debba limitare il proprio controllo all'efficienza del sistema di erogazione dell'ossigeno o delle cellule di rilevazione dell'ossimetria ovvero alla rumorosità dei compressori e non anche al funzionamento dell'impianto antincendio, quasi non si trattasse di una dotazione della macchina e come se creare le condizioni concrete perché la terapia si possa svolgere in sicurezza non sia uno dei suoi compiti o forse il suo compito principale, se non unico.
Sicurezza dal punto di vista medico certamente, competendo al tecnico raggiungere la quota di trattamento e ritornare "in superficie" in maniera da non provocare barotraumi, ma sicurezza soprattutto in relazione a quel ben più temibile rischio dell'ossigenoterapia iperbarica che è l'incendio. E questo obbligo di sicurezza non si adempie imparando a distinguere nel pannello, tra i più, il pulsante da schiacciare in caso d'incendio, ma facendosi carico anche delle anomalie apparenti dell'impianto che proprio perché manifeste devono attivare la diligenza di colui cui fa capo una posizione di garanzia per la tutela di determinati diritti…...”
L’A.N.Te.I. chiede a tutte le Istituzioni e le Professionalità competenti di agire coerentemente con quanto esposto.
Fa, altresì, presente che, in caso di eventuali nuove assunzioni, sia opportuno impiegare personale in possesso di un titolo equipollente al futuro profilo professionale al fine di poterlo equiparare in base al D.M. 42/99.
Il tecnico iperbarico non può essere collocato nella fascia B (4° livello) del contratto collettivo comparto sanità, perché ha competenze e responsabilità che prevedono un’alta qualificazione professionale (tra la fascia C e D ex 6° e 7° livello) e non può tra le proprie competenze essere adibito a funzioni infermieristiche.
Per
l'A.N.Te.I.
Il
Presidente
Valeria
CAMPANARO