
Associazione
Nazionale
Tecnici Iperbarici
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180.
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di
origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le
attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per
quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III,
per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si
applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni
ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e'
disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e sue successive modificazioni.
A.N.Te.I.
antei@tiscali.it
Realizzazione:
A.
Ruggiu